Mediazione e domanda riconvenzionale: la Cassazione interviene di nuovo ma resta un nodo irrisolto

Con una recentissima sentenza del 21 maggio scorso (n. 15584/2026) la Cassazione Civile, ribadisce con nettezza i confini della condizione di procedibilità, escludendo la domanda riconvenzionale dal perimetro dell’obbligo.

E lo fa ripartendo dal precedente delle Sezioni Unite n. 3452/2024.

Afferma la Corte nel nuovo provvedimento che la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata a favorire una soluzione conciliativa che eviti l’introduzione del giudizio, riguarda esclusivamente l’atto introduttivo della causa e non si estende alle domande riconvenzionali. Resta fermo che il mediatore è tenuto a considerare tutte le istanze e gli interessi delle parti, e che il giudice può sollecitare il tentativo di mediazione in qualunque fase del processo.

La ratio dell’istituto è chiara: favorire la rapida definizione delle liti e garantire che le risorse della giurisdizione siano impiegate solo quando realmente necessario. Proprio in virtù di tale finalità deflattiva, la mediazione non può essere trasformata in un meccanismo che, anziché agevolare, ostacoli il buon funzionamento della giustizia. Estendere l’obbligo della condizione di procedibilità anche alla domanda riconvenzionale – come ribadito dalla Corte a Sezioni Unite– finirebbe per produrre un effetto contrario allo spirito della norma.

Il ruolo del mediatore.

In tale prospettiva, continua la Corte, la giurisprudenza ha precisato che spetta al mediatore, nell’adempimento diligente del proprio incarico, sollecitare le parti a discutere ogni profilo rilevante, comprese eventuali pretese del convenuto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 28/2010. Il mediatore, infatti, deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole sull’intera controversia, non solo sulla domanda principale.

La sentenza in commento conferma dunque l’orientamento delle Sezioni Unite, ritenendo che imporre la mediazione obbligatoria anche per la riconvenzionale introdurrebbe un aggravio procedurale incompatibile con la funzione deflattiva dell’istituto.

Non tutti, però, condividono questa impostazione.

Il Protocollo sulla mediazione civile del Tribunale di Lecce (condiviso da Organismi, Ordine degli Avvocati, Tribunale e Corte di Appello), ad esempio, prevede all’art. 3 che, “al momento dell’adesione, la parte chiamata sia invitata a esplicitare – anche con atto scritto – le proprie difese e le eventuali domande riconvenzionali che intenda proporre nel successivo giudizio di merito“. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire a tutte le parti di conoscere fin da subito la reale materia del contendere, così da assumere una posizione consapevole e permettere al mediatore di inquadrare con maggiore precisione le questioni da affrontare.

A parere di chi scrive, nonostante le migliori intenzioni del mediatore che deve invitare le parti “a mettere tutto sul tavolo”, appare difficile conciliare il principio che esclude l’obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale con il principio previsto dall’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010, “le parti e i loro avvocati devono cooperare in buona fede e lealmente per realizzare un confronto effettivo sulle questioni controverse“.

Resta poco comprensibile come si possa davvero cooperare in buona fede e perseguire un accordo effettivo senza discutere apertamente di tutte le questioni rilevanti, incluse quelle che potrebbero sfociare in una domanda riconvenzionale.

C’è una differenza sostanziale tra negoziare assumendo l’incertezza sull’esito di una domanda di mediazione già dichiarata e negoziare senza nemmeno sapere che quella domanda esiste.

La verità è che quando una parte trattiene una pretesa che potrebbe cambiare il perimetro della lite, il confronto rischia di perdere in trasparenza, fiducia e motivazione.

Per questo la tensione tra il principio di leale collaborazione e il perimetro della condizione di procedibilità non è un dettaglio tecnico, ma un vero nodo irrisolto del sistema: una frattura tra ciò che la norma impone e ciò che la mediazione richiede per funzionare davvero. Finché questa distanza non verrà colmata, la mediazione continuerà a oscillare tra teoria e prassi, senza esprimere appieno il suo potenziale deflattivo.

Articolo di Mario Antonio Stoppa