
Mediazione e presenza personale delle parti: cosa è emerso dal nostro incontro formativo sull’ordinanza Cass. Civ. n. 9608/2026
Il webinar del 23 aprile 2026 è stato dedicato all’analisi dell’ordinanza n. 9608/2026 della Cassazione Civile, che ribadisce con forza il principio della partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione.
AMC con Mario Antonio Stoppa ha illustrato il nuovo orientamento giurisprudenziale e ha stimolato un confronto tra professionisti sulle implicazioni pratiche e sulle modalità operative. I professionisti partecipanti (avvocati, mediatori, responsabili di organismi di mediazione) hanno condiviso esperienze e criticità personali, in particolare riguardo la difficoltà di garantire una presenza effettiva delle parti quando sono rappresentate da avvocati privi di poteri decisionali o di conoscenza diretta dei fatti.
Sono stati approfonditi diversi aspetti operativi:
- la distinzione strutturale tra la parte che partecipa in mediazione e il difensore che la assiste e il caso dell’avvocato che cumula in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente;
- il delegato privo di un reale potere decisionale e l’effettivo confronto in mediazione;
- il ruolo del mediatore nella verifica della partecipazione e nella verbalizzazione dei motivi di assenza;
- il timore che un’applicazione rigorosa delle norme da parte del mediatore possa portare gli avvocati a non rivolgersi a determinati organismi; da qui l’importanza di preservare regole minime chiare e condivise;
- questioni etiche relative al codice deontologico degli avvocati; suggerito un approccio basato sul dialogo per gestire queste situazioni complesse.
Sono state suggerite delle proposte:
- sensibilizzare gli avvocati sull’importanza della preparazione e della presenza effettiva dei clienti in mediazione, come previsto dalla riforma Cartabia e dalla recente giurisprudenza.
- valutare la possibilità di adottare protocolli condivisi per rafforzare l’autorevolezza dei mediatori e uniformare le prassi sulla presenza delle parti.
- favorire la formazione continua dei mediatori e la condivisione di best practice sulle modalità di gestione delle deleghe e delle assenze, anche tramite webinar e confronti periodici.
Punti chiave emersi
1. La regola generale: presenza personale della parte
La disciplina della mediazione si fonda su un principio chiaro: la parte deve comparire personalmente, assistita dal proprio avvocato. L’avvocato svolge un ruolo tecnico di assistenza giuridica e non può rivestire il ruolo di assistente e rappresentante della parte.
2. Delegabilità solo per giustificati motivi oggettivi
La parte può delegare un terzo a conoscenza dei fatti e munito del potere di conciliare, solo in presenza di impedimenti oggettivi, seri e verificabili, come:
- motivi di salute;
- impegni lavorativi inderogabili;
- trasferte;
- altri impedimenti concreti e non superabili.
Quando tali motivi sussistono, il mediatore deve attivarsi per favorire la partecipazione della parte, tramite:
- rinvio dell’incontro, oppure
- partecipazione da remoto, come previsto dal Protocollo di Lecce e dalla giurisprudenza di merito.
3. Una buona prassi per lo svolgimento e la verbalizzazione del primo incontro.
Quando il mediatore tenta senza successo di favorire la partecipazione personale della parte, al primo incontro dovrebbe:
- dare atto a verbale della delega depositata e delle ragioni dell’assenza della parte;
- precisare che si è attivato per favorire la partecipazione personale della parte;
Si è discusso della possibilità che il mediatore chiuda negativamente il primo incontro nel caso ritenga la parte non validamente rappresentata in mediazione.
AMC non condivide questa prassi: al primo incontro il mediatore può sempre applicare l’art.8 comma 4 d.lgs.28/2010 “Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. Si consiglia di lasciare al giudice ogni valutazione circa la validità della delega/rappresentanza e quindi del valido esperimento della mediazione.
È inoltre consigliabile che l’avvocato non cumuli i ruoli di assistente e rappresentante, per non compromettere l’equilibrio tra difesa tecnica e volontà sostanziale della parte.
4. Il contributo del Protocollo di Lecce
Durante il webinar si è fatto riferimento al supporto operativo fornito ai mediatori dal Protocollo di Lecce sulla mediazione.
Il Protocollo si pone l’obiettivo di incentivare la partecipazione personale della parte e il confronto effettivo tra le parti in mediazione, mediante due previsioni:
– quando la parte o il suo avvocato comunicano di non poter partecipare per un impedimento personale, il mediatore si attiva disponendo un rinvio ad una successiva data o permette la più agevole partecipazione da remoto;
– nel verbale di mediazione deve darsi atto dell’effettivo confronto delle parti, sia pur nei limiti del principio di riservatezza sancito dagli-artt. 9 e 10 D.Lgs 28/2010 (questa indicazione può essere utile laddove il delegato non sia a conoscenza dei fatti o sia privo di potere decisionale non permettendo di avviare un confronto effettivo tra le parti).
Il webinar ha confermato quanto sia importante continuare a confrontarci su questi temi per condividere un modello di mediazione che sia davvero efficace, ben sapendo che la mediazione funziona davvero solo quando le parti sono messe nelle condizioni di partecipare in modo autentico, informato e responsabile.
Proseguiremo questo percorso di approfondimento con ulteriori incontri dedicati agli aspetti più delicati della pratica quotidiana.
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