Verbale di mediazione: è possibile una firma mista? Il quesito posto dal COA di Pescara

Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pescara ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense se il verbale dell’incontro di mediazione possa essere sottoscritto analogicamente dalla parte che ha partecipato in presenza all’incontro e digitalmente dalla parte collegata da remoto.

Con parere n. 18 del 17 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha risposto:

A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 149/2022, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 28/2010, gli incontri di mediazione possono tenersi in due modalità: a) in presenza di tutte le parti coinvolte, comprese i legali, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e b) telematicamente, ossia con la partecipazione da remoto anche di una sola parte, ai sensi dell’art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010.

Nel primo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, formato analogicamente, deve essere sottoscritto analogicamente da tutte le parti partecipanti.

Nel secondo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, ove vi sia il consenso di tutte le parti, deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti, sia che esse abbiano partecipato in presenza sia che abbiamo partecipato da remoto.

Infatti, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8-bis dispongono che gli atti del procedimento della mediazione svolta in modalità telematica sono formati su documento informatico, sono sottoscritti nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e la loro conservazione è svolta con modalità telematiche.

In ogni caso, si evidenzia che ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) D.M. n. 150/2023 gli organismi di mediazione devono garantire “la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo” e, quindi, anche di sistemi di firma digitale ‘one shot’, in modo da consentire la sottoscrizione del verbale e degli accordi anche alle parti che non sono dotate di firma digitale“.

Qualche dubbio sul parere del CNF.

La ricostruzione del CNF non appare del tutto chiara, poiché dà l’impressione di non considerare il successivo “Correttivo” alla Cartabia, il D.Lgs. 216/2024, che ha modificato l’art.8 bis e introdotto l’art. 8 ter, ossia una distinzione significativa tra mediazione telematica e incontri da remoto.

  • art. 8-bis → disciplina la mediazione telematica (procedura integralmente digitale);
  • art. 8-ter → disciplina gli incontri da remoto, nell’ambito di una mediazione non telematica.

La distinzione è essenziale perché incide direttamente sulla forma del verbale e sulla modalità di sottoscrizione.

Una risposta più aderente al quadro vigente: la casistica del Protocollo di Lecce

Per fornire una risposta più precisa al quesito del COA di Pescara, è utile richiamare l’art. 9 del Protocollo di Lecce, che propone una casistica ragionata alla luce degli artt. 8-bis e 8-ter.

Mediazione telematica (art. 8-bis)
  • È necessario il consenso di tutte le parti.
  • Il verbale è un documento informatico.
  • La sottoscrizione del verbale deve avvenire con firma elettronica per tutti, non dipende dal consenso.
Mediazione con singoli incontri da remoto (art. 8-ter)
  • Se tutte le parti acconsentono, il verbale può essere redatto come documento informatico e firmato elettronicamente.
  • Se manca il consenso, il verbale resta analogico e viene firmato a penna davanti al mediatore.

Resta poi da affrontare il caso in cui il verbale debba essere sottoscritto elettronicamente, ma una delle parti non disponga del dispositivo di firma. Su questo punto, il Protocollo di Lecce, con un’interpretazione orientata all’efficienza operativa, interviene prevedendo che:

a) di default vi è il consenso da parte di tutti alla firma elettronica (nell’ipotesi in cui taluna delle parti partecipi alla mediazione da remoto, nell’ottica della collaborazione di cui all’art. 8-ter u.c. D.Lgs. 28/2010, tutte le parti partecipanti all’incontro acconsentono alla compilazione del verbale nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005).

b) qualora una parte non disponga di firma elettronica digitale, la medesima conferisce al suo difensore apposita delega espressa per la sottoscrizione anche nel suo interesse con firma elettronica così come disciplinata dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Ciò anche in linea con una giurisprudenza di merito.

Quindi, concludendo, possiamo provare a fornire una diversa risposta alla domanda posta dal COA Pescara, utilizzando l’art. 9 del Protocollo di Lecce, che fornisce una casistica ragionata alla luce degli artt.8 bis e 9 ter del d.lgs. 28/2020.

  1. mediazione telematica: serve il consenso ma poi il verbale è un documento informatico firmato elettronicamente;
  2. mediazione con singoli incontri da remoto: se c’è il consenso di tutti si firma elettronicamente altrimenti si firma a penna davanti al mediatore.

Nel secondo caso, il Protocollo di Lecce compie un passo in avanti e consente all’avvocato di firmare per conto del cliente che è presente da remoto o fisicamente.

Articolo di Mario Antonio Stoppa