È solo un obiter dictum della Cassazione… davvero?

È solo un obiter dictum della Cassazione

Si tratta di una pura divagazione non un principio di diritto

L’ordinanza non ha cambiato il precedente orientamento della Cassazione n.8473 del 2019

Faccio conferire la delega al collega di studio

Non devo giustificare l’assenza

Se posso rappresentare il cliente in giudizio perché non posso farlo in mediazione

Queste sono solo alcuni dei commenti che ho sentito e letto in questi giorni dopo l’ordinanza della Cassazione n.9608/2026. Ma facciamo il punto della situazione.

Cosa sta accadendo al primo incontro di mediazione?

L’evoluzione normativa, giurisprudenziale e operativa in atto (2023–2026).

Negli ultimi anni il primo incontro di mediazione ha subito una trasformazione profonda. La riforma Cartabia ha rappresentato il punto di svolta, ma ciò che sta accadendo oggi è il risultato di un’evoluzione più ampia, che coinvolge norme, giurisprudenza e prassi degli organismi.

1. La riforma Cartabia: il primo incontro diventa un vero confronto.

Dal 2023 il legislatore ha voluto rendere il primo incontro un momento di effettivo dialogo, non più un passaggio meramente formale, e lo ha fatto introducendo alcuni principi importanti:

  • le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione”, assistite dall’avvocato;
  • le parti possono decidere di partecipare in presenza oppure da remoto (da qui l’obbligo per gli organismi di dotarsi di adeguati sistemi di videoconferenza);
  • in presenza di giustificati motivi, la parte che non può partecipare può delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e con poteri decisionali;
  • l’organismo assicura una disponibilità temporale minima di due ore per lo svolgimento del primo incontro.

La sintesi è chiara: la delega in mediazione è ammessa solo in casi eccezionali.

La riforma ha inoltre rafforzato un altro principio fondamentale: parti e avvocati devono cooperare in buona fede per realizzare un confronto effettivo sulle questioni controverse.

Tradotto, questo concetto vuol dire che la parte deve:

  • rendersi disponibile al confronto;
  • liberarsi da impegni per almeno due ore il giorno dell’incontro;
  • in caso di impedimento giustificato, conferire la delega non a un terzo qualsiasi ma a colui che conosce i fatti (non solo le questioni giuridiche) e può decidere.
2. L’evoluzione giurisprudenziale: sempre più tribunali leggono i verbali di mediazione.

Il nuovo quadro normativo ha spinto la giurisprudenza di merito a interpretare in modo più rigoroso il concetto di partecipazione personale (questo implica, a monte, che i mediatori debbano verbalizzare con precisione la presenza della parte e i poteri del delegato; e, a valle, che il giudice possa leggere e valutare il verbale di mediazione in modo coerente con tale impostazione).

Ecco i passaggi significativi di alcune sentenze della giurisprudenza di merito:

Tribunale di Avellino, 15.2.2024 Il legislatore ha chiaramente previsto che alla mediazione debbano partecipare personalmente le parti e che costoro, qualora ricorrano dei “giustificati motivi”, possano delegare un rappresentante purché conosca i fatti oggetto della controversia e gli siano stati all’uopo conferiti i poteri necessari per la composizione della stessa. E, nell’ipotesi in cui la partecipazione della parte avvenga mediante rappresentante, del potere di rappresentanza deve essere resa apposita dichiarazione e di tale adempimento il mediatore è tenuto a darne atto a verbale. E’ evidente che nel caso in esame, in primo luogo nulla è detto sui giustificati motivi, vertendosi peraltro in tema di procura generale.

Tribunale di Firenze, sentenza 15.3.2024 La legge non definisce la nozione di “giustificato motivo” essendo la norma necessariamente elastica, non essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte… Quanto alle conseguenze dell’assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista… considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, …. Si deve quindi concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale“. (conforme anche Tribunale di Torino, sentenza 22.1.2025)

Tribunale di Salerno, 13.2.2026 “Nel caso in esame nessuno degli attori ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione senza addurre al riguardo alcun giustificato motivo. Il che rende il tentativo di mediazione esperito non effettivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda”.

La novità della Cassazione: la presenza dell’avvocato non basta.

La recentissima ordinanza n. 9608/2026 — diffusa in anteprima da AMC — segna un ulteriore passo avanti. La Corte afferma che la sola presenza dei difensori non può sostituire la relazione diretta tra i protagonisti della controversia, perché gli avvocati non sono portatori dell’interesse sostanziale e non possono esprimere la stessa capacità decisionale.

La Cassazione osserva che non avrebbe alcuna utilità imporre un incontro informativo tra difensori e mediatore, poiché gli avvocati conoscono già natura e finalità della mediazione (art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010).

Da ciò discende una conclusione logica e chiara: la comparizione del solo avvocato, anche munito di procura, non soddisfa la condizione di procedibilità, perché il difensore non può cumulare i ruoli di rappresentante sostanziale e assistente tecnico.

3. L’evoluzione “dal basso”: gli organismi privati e degli ordini professionali cambiano prassi

La trasformazione più sorprendente è quella che sta avvenendo negli organismi di mediazione, che stanno aggiornando procedure e protocolli per rendere il primo incontro realmente effettivo.

Ecco due esempi.

3.1 Il Protocollo di Lecce (28.11.2025)

Sottoscritto da tutti gli organismi di mediazione locali (tra i quali anche AMC), Ordine degli Avvocati e Tribunale di Lecce, sostenuto dalla Corte d’Appello, il Protocollo rappresenta un modello unico e innovativo.

Tutte le parti e gli avvocati che partecipano alla procedura di mediazione – si legge nel Protocollo – devono cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. L’organismo e il mediatore devono attivarsi per rendere effettiva la partecipazione delle parti e l’assistenza degli avvocati.

Questi comportamenti si realizzano attraverso alcune indicazioni operative:

  • la partecipazione personale della parte, anche in videoconferenza;
  • la possibilità di rinviare il primo incontro in caso di impedimento della parte
  • la possibilità di delegare un terzo in caso di impedimento oggettivo
  • la verbalizzazione dei motivi dell’assenza
  • l’invito al mediatore ad attivarsi per rendere effettivo il primo incontro
  • l’invito rivolto al mediatore a dare atto nel verbale dell’effettivo confronto tra le parti, sia pure del rispetto del principio di riservatezza.

Altra novità: la convocazione in mediazione spedita alle parti deve contenere un’informativa chiara sui principi del Protocollo.

3.2 Il comunicato dell’Ordine degli Avvocati di Genova (aprile 2026)

Dopo l’ordinanza 9608/2026, dal suo profilo Linkedin l’Ordine degli Avvocati di Genova ha fatto sapere che l’organismo di mediazione forense ha adottato nuove indicazioni operative sul primo incontro di mediazione, allo scopo di uniformare prassi e rimuovere incertezze applicative.

L’organismo forense invita i suoi mediatori a verificare la presenza qualificata delle parti, ossia la presenza personale o l’esistenza di procura sostanziale idonea.

Se si verifica il caso della presenza del solo difensore, il mediatore deve:

  • informare l’avvocato del principio affermato dalla Cassazione 9608/2026;
  • chiarire che la sola presenza del difensore non è sufficiente ai fini della procedibilità.

Dopo l’informativa, il mediatore dovrà chiedere al difensore se intenda comunque procedere, sia che dichiari di avere procura sostanziale, sia che ne sia privo.

Il mediatore quindi avrà due possibilità:

  • procedere verbalizzando la dichiarazione del difensore; oppure
  • rinviare l’incontro per consentire la presenza personale della parte o di un rappresentante terzo munito di delega sostanziale.

Conclusione: un cambio di passo notevole.

Quanto sopra descritto rappresenta la corposa evoluzione in corso del primo incontro di mediazione civile in Italia, nel 2026.

È ancora solo un obiter dictum della Cassazione oppure… ?

Articolo di Mario Antonio Stoppa